COME GIÀ SEGNALATO NELLE FAQ RIBADIAMO CHE LA CASELLA PEC CON DOMINIO …..….@postacertificata.gov.it NON DEVE ESSERE COMUNICATA NÉ UTILIZZATA PER SCRIVERE ALLA PEC DEL FONDO. INFATTI QUESTA PARTICOLARE “PEC” (INTRODOTTA CON L'ARTICOLO 16 BIS COMMA 5 DELLA LEGGE N. 2/2009 PER ATTRIBUIRE UNA CASELLA DI PEC SENZA ONERI AI CITTADINI CHE NE FACESSERO RICHIESTA) È DESTINATA ESCLUSIVAMENTE ALLE COMUNICAZIONI TRA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CITTADINO IN QUALITÀ DI SOGGETTO PRIVATO; NON RISULTA POSSA ESSERE AUTORIZZATA PER ALTRE COMUNICAZIONI A SOGGETTI QUALE AD ESEMPIO UN FONDO PENSIONI.

 

Si riportano di seguito le disposizioni in materia:

 

CASELLE PEC RILASCIATE COL DOMINIO “POSTACERTIFICATA.GOV.IT”

Le caselle rilasciate gratuitamente al cittadino (col dominio postacertificata.gov.it) non sono caselle propriamente PEC e non sono validamente utilizzabili per dialogare con il Curatore ai sensi della Legge 221/2012.

Si tratta di un blocco tecnico imposto da digitPA.

Queste caselle possono inviare solo ad altre caselle rilasciate dalle PP.AA.

"la PEC delle PP.AA. e in particolare quelle rilasciate gratuitamente al cittadino (dominio postacertificata.gov.it) devono rispettare quanto riportato nel DPR 11 febbraio 2005 n.68 “Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.”

Art. 16 comma 2 “Disposizioni per le pubbliche amministrazioni”

“L'utilizzo di caselle di posta elettronica certificata rilasciate a privati da pubbliche amministrazioni incluse nell'elenco di cui all'articolo 14, comma 2, costituisce invio valido ai sensi del presente decreto limitatamente ai rapporti intrattenuti tra le amministrazioni medesime ed i privati cui sono rilasciate le caselle di posta elettronica certificata.”

Lo stesso decreto è consultabile:

https://www.postacertificata.gov.it/guida_utente/normativa-di-riferimento.dot