COME
GIÀ SEGNALATO NELLE FAQ RIBADIAMO CHE LA CASELLA PEC CON DOMINIO …..….@postacertificata.gov.it
NON DEVE ESSERE COMUNICATA NÉ UTILIZZATA PER SCRIVERE ALLA PEC DEL FONDO.
INFATTI QUESTA PARTICOLARE “PEC” (INTRODOTTA CON L'ARTICOLO 16 BIS COMMA 5
DELLA LEGGE N. 2/2009 PER ATTRIBUIRE UNA CASELLA DI PEC SENZA ONERI AI
CITTADINI CHE NE FACESSERO RICHIESTA) È DESTINATA ESCLUSIVAMENTE ALLE
COMUNICAZIONI TRA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CITTADINO IN QUALITÀ DI SOGGETTO
PRIVATO; NON RISULTA POSSA ESSERE AUTORIZZATA PER ALTRE COMUNICAZIONI A
SOGGETTI QUALE AD ESEMPIO UN FONDO PENSIONI.
Si
riportano di seguito le disposizioni in materia:
CASELLE
PEC RILASCIATE COL DOMINIO “POSTACERTIFICATA.GOV.IT”
Le caselle
rilasciate gratuitamente al cittadino (col dominio postacertificata.gov.it) non
sono caselle propriamente PEC e non sono validamente utilizzabili per dialogare
con il Curatore ai sensi della Legge 221/2012.
Si tratta di un
blocco tecnico imposto da digitPA.
Queste
caselle possono inviare solo ad altre caselle rilasciate dalle PP.AA.
"la PEC delle PP.AA. e in particolare quelle
rilasciate gratuitamente al cittadino (dominio postacertificata.gov.it) devono
rispettare quanto riportato nel DPR 11 febbraio 2005 n.68 “Regolamento recante
disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma
dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.”
Art. 16 comma 2
“Disposizioni per le pubbliche amministrazioni”
“L'utilizzo di caselle di posta
elettronica certificata rilasciate a privati da pubbliche amministrazioni
incluse nell'elenco di cui all'articolo 14, comma 2, costituisce invio valido
ai sensi del presente decreto limitatamente ai rapporti intrattenuti tra le
amministrazioni medesime ed i privati cui sono rilasciate le caselle di posta
elettronica certificata.”
Lo stesso
decreto è consultabile:
https://www.postacertificata.gov.it/guida_utente/normativa-di-riferimento.dot